Greenstyle Ambiente Valutazione di impatto ambientale o VIA: di cosa si tratta?

Valutazione di impatto ambientale o VIA: di cosa si tratta?

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è una procedura volta alla valutazione sistematica degli effetti ambientali potenziali di un progetto. Il suo scopo è quello di identificare, prevedere e valutare gli impatti ambientali diretti e indiretti di tali proposte, e di restituire informazioni cruciali per prendere decisioni informate e sostenibili. Tra i fattori che prende in esame ci sono aria, acqua, suolo, biodiversità, salute umana e benessere sociale.

Valutazione di impatto ambientale o VIA: di cosa si tratta?

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La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è uno strumento utilizzato per tenere in conto, fin dall’inizio, gli effetti di un progetto sull’ambiente. Il suo scopo è quello di assicurare che, chi stia prendendo decisioni in merito ad una nuova opera, abbia ben chiaro quali siano le possibili e le probabili conseguenze ambientali. E che faccia di tutto per poter evitare o compensare gli effetti negativi che ne derivano. Chi deve fare la valutazione di impatto ambientale? E quando è obbligatoria? Lo approfondiamo di seguito.

Cos’è la valutazione di impatto ambientale

La VIA – che è stata introdotta negli Stati Uniti nel 1969 con il National Environment Policy Act (NEPA) come strumento per prevenire i danni ambientali – è una procedura che valuta gli effetti previsti di un progetto sull’ambiente. E’ regolamentata, a livello di Unione europea dalla direttiva 2011/92/UE e, a livello nazionale, dal d.lgs. n. 152/2006 (artt. 4-10, 19-29 e 30-36).

Come riporta l’articolo 3 della direttiva comunitaria 97/11/CE, “La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

  • l’uomo, la fauna e la flora
  • il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio
  • i beni materiali ed il patrimonio culturale
  • l’interazione tra i fattori di cui ai punti precedenti.

Il suo obiettivo è identificare, prevedere e valutare gli impatti ambientali e sociali negativi e positivi di un’azione proposta, consentendo agli sviluppatori e a chi spetti il compito di metterla poi in pratica, di prendere decisioni responsabili. La VIA considera gli effetti che interesseranno la popolazione e la salute umana; la biodiversità; il territorio (suolo, acqua, aria, clima); il patrimonio culturale e il paesaggio. In definitiva, la procedura assicura che le implicazioni ambientali derivanti da una nuova opera vengano valutate prima che la decisione di eseguire l’opera stessa sia presa.

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Quando si deve fare la valutazione di impatto ambientale?

Quando si deve fare la VIA? La procedura è obbligatoria per piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Per stabilire quali rientrano nell’obbligo si fa riferimento all’articolo 6 del D. Lgs 152/2006. La VIA costituisce “presupposto o parte integrante” del procedimento di autorizzazione o approvazione per i progetti di opere ed interventi ad essa soggetti.

Non solo: laddove sia prevista, i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, o senza la medesima, sono annullabili per violazione di legge. Chi realizza il progetto senza prima sottoporlo alla VIA, può essere punito con una sanzione amministrativa di natura pecuniaria.

Chi effettua la VIA?

In quanto alle competenze, in ambito statale spettano al Ministero dell’ambiente (insieme alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale). E’ il Ministro ad emanare il provvedimento di VIA con la collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Quest’ultimo, infatti, partecipa anche alle attività istruttorie. A livello regionale, invece, l’autorità competente è quella che ha compiti di tutela e valorizzazione ambientale secondo la legge regionale.

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Quale è la differenza tra VAS e VIA?

La VIA è successiva alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica). L’articolo 5 del D.Lgs. 152/2006 la definisce come “l’elaborazione di un rapporto concernente l’impatto sull’ambiente conseguente all’attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale di approvazione di un piano o programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione”. Deve essere effettuata in fase di elaborazione dei piani o dei programmi che possono avere effetti sull’ambiente. Ovvero, ancora prima della loro approvazione. E’ una valutazione alla quale anche i cittadini possono partecipare inviando personali osservazioni sui possibili impatti sull’ambiente derivanti dai suddetti.

L’autorità competente, in questo caso, è il Ministero della Transizione Ecologica. Tra le opere per le quali la VAS è obbligatoria rientrano alcune raffinerie di petrolio greggio e impianti di gassificazione e di liquefazione; determinate centrali termiche e di energia idroelettrica; centrali nucleari e altri reattori nucleari; determinati impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, acciaierie, impianti eolici in mare, impianti geotermici, alcuni aeroporti, autostrade e strade extraurbane principali.

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