In materia di Superbonus 110% l’Agenzia delle Entrate fornisce costantemente risposte in merito ai quesiti sollevati dai cittadini. Uno di questi riguarda l’accesso all’incentivo in presenza, nello stesso stabile, di locali commerciali (negozi) e unità abitative.
Di seguito il quesito posto dall’utente all’Agenzia delle Entrate, in materia di Superbonus 110%, e la relativa risposta fornita dall’agenzia. I chiarimenti sono stati inseriti nella Risposta n. 572 del 9 dicembre 2020.
L’utente ha rivolto il seguente quesito all’Agenzia delle Entrate. Il condominio ospita 10 negozi al piano terra e altrettanti appartamenti al primo piano, ciascuno dei quali dotato di impianto termico autonomo secondo la definizione riportata all’articolo 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48.
Ogni locale commerciale ha ingresso autonomo a piano terra da strada pubblica. Gli appartamenti dispongono al contrario di un ingresso dal ballatoio comune, servito da due scale poste ai lati dello stesso. Per quanto riguarda la superficie totale degli appartamenti è corrispondente a quella dei negozi.
In virtù di tali condizioni l’utente chiede se fosse possibile usufruire, per i soli “appartamenti residenziali”, del Superbonus 110% in corrispondenza delle seguenti tipologie di lavori:
Gli interventi possono essere considerati ammissibili, spiega l’Agenzia delle Entrate, qualora interessino almeno il 25% della superficie dispendente lorda dell’intero edificio. Nel rispetto di tutte le normative vigenti, inclusa APE (Attestato di Prestazione Energetica) pre e post intervento, tutte le spese a carico dei proprietari delle unità abitative potranno beneficiare del Superbonus 110%.
Indicazione valida sia per gli interventi trainanti che per quelli trainati. La detrazione può essere calcolata da ciascun condomino sulla base dei millesimi di proprietà.