Superbonus 110%: valido anche per sostituire le caldaie
Nuovo chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate in materia di Superbonus 110%: in questo caso la risposta è legata alla sostituzione delle caldaie.
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Mentre la proroga del Superbonus 110% al 2023 sembra avere incontrato qualche intoppo lungo il percorso legislativo, proseguono regolarmente i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso è stato approfondito il tema della sostituzione delle vecchie caldaie con nuovi impianti più efficienti.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito tale aspetto attraverso la Risposta n. 600 del 17 dicembre 2020. Di seguito il testo del quesito e la risposta fornita dall’agenzia in materia di applicabilità o meno del Superbonus 110%.
Superbonus 110% e caldaie, il quesito
Di seguito il testo del quesito posto da un utente e così riportato dall’Agenzia delle Entrate:
L’Istante rappresenta di voler sostituire una “caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell’abitazione e alla produzione di acqua calda sanitaria” con l’istallazione di due impianti diversi:
· uno “scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria”;
· una “termostufa a pellet” per il riscaldamento dell’abitazione.Ciò posto, in relazione all’intervento prospettato, l’Istante chiede se possa accedere alle misure fiscali previste per gli interventi sugli edifici unifamiliari dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata affermativa. L’utente in questo caso potrà usufruire del bonus per entrambe le installazioni. Nel primo caso (pompa di calore per acqua calda sanitaria) si tratta di un intervento “trainante” sulla base dell’articolo 119, comma 1 lettera c del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio).
L’installazione della termostufa a pellet (in sostituzione della vecchia caldaia a gasolio) rientra tra gli interventi che godono dell’Ecobonus 110% (efficientamento energetico). Risulta perciò considerato un intervento “trainato” sulla base dell’articolo 119, comma 2 del sopracitato decreto.
Fonte: Agenzia delle Entrate