Superbonus 110%: il punto dell’Agenzia delle Entrate
Ancora tempo di chiarimenti in materia di Superbonus 110% per l'Agenzia delle Entrate, che ha diffuso una nuova circolare: i punti chiave.
Fonte immagine: Foto di Stefano Ferrario da Pixabay
Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate una nuova circolare con i chiarimenti in materia di Superbonus 110%. Nello specifico vengono affrontati i collegamenti tra l’incentivo statale e temi quali l’efficienza energetica, la ricarica delle auto elettriche, il fotovoltaico e il miglioramento del rischio sismico degli edifici.
Nel circolare n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate figurano innanzitutto i chiarimenti in merito alle misure introdotte con il cosiddetto decreto Agosto (104/2020). Tra le novità anche l’accesso all’Ecobonus da parte di soggetti quali Onlus, Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato.
Chiarimenti Superbonus 110%: il punto dell’Agenzia delle Entrate
- Accesso autonomo
- Superbonus 110% e interventi antisismici
- Condomini e Superbonus 110%
- Fotovoltaico ed efficienza energetica
- Onlus, APS e OdV
Accesso autonomo
Innanzitutto si parla di accesso autonomo dall’esterno e accessibilità al Superbonus 110%, con l’integrazione del comma 1-bis all’articolo 119 del decreto Rilancio (34/2020). Nel testo si chiarisce la nozione di “accesso indipendente“:
Si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
Superbonus 110% e interventi antisismici
Sul fronte degli interventi antisismici sono due i provvedimenti segnalati. Il primo fa riferimento all’inserimento del comma 1-ter, tramite il quale viene stabilito che:
Nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo [previsto per gli interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus] spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Seconda integrazione è quella prevista dal comma 4-ter, mediante la quale si dispone che:
I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
Condomini
Nella circolare 30/E figurano due ulteriori chiarimenti diffusi in materia di Superbonus 110% e condomini. Per quanto riguarda il comma 9-bis il tema sono le assemblee condominiali. Viene stabilito che:
Le deliberazioni aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Sul fronte delle asseverazioni dei tecnici abilitati interviene il comma 13-ter:
Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.
Fotovoltaico ed efficienza energetica
Per quanto riguarda fotovoltaico ed efficienza energetica vengono forniti alcuni chiarimenti e presentati dei casi concreti. Uno dei primi riferimenti è quello relativo all’accesso al Superbonus 110% per gli interventi di installazione di pannelli fotovoltaici, che risultano inseriti tra i trainati e necessitano quindi di opere “trainanti” che migliorino la classe energetica dell’edificio. Ulteriori chiarimenti sono presenti nella versione integrale della circolare 30/E.
Onlus, APS e OdV
Su questo fronte viene chiarito che per Onlus, Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato non esistono limitazioni legate alla tipologia di immobile sul quale verranno eseguiti gli interventi. Sarà possibile accedere agli incentivi sia per gli interventi trainanti e che per quelli trainati. Non applicato nemmeno il limite massimo di due immobili previsto per altre categorie.
È possibile consultare la versione integrale della circolare al link indicato come “Fonte”.
Fonte: Agenzia delle Entrate