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Sistemi Efficienti di Utenza: tutte le informazioni sulla delibera dell’AEEG

Attesa dal 2008 arriva la delibera dell'Autorità dell'energia sui SEU che al loro interno non pagheranno gli oneri di sistema.

Sistemi Efficienti di Utenza: tutte le informazioni sulla delibera dell’AEEG

Era il provvedimento più atteso dello scenario elettrico italiano. Ed è arrivato con “soli” sei anni di ritardo durante i quali si e detto tutto e il contrario di tutto. Parliamo della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, la 578/2013/R/eel, con la quale si regolano i SEU, i sistemi efficienti d’utenza. Si tratta dei sistemi che utilizzano un impianto a fonti rinnovabili, o di generazione ad alta efficienza che sono connessi a punto di consumo, il cui soggetto può essere diverso dal produttore, e che non utilizzano la rete, bensì un collegamento specifico, realizzato ad hoc.

La delibera stabilisce le modalità con le quali i SEU si rapportano alla rete e in che casi debbano pagare gli oneri di sistema, che ricordiamo sono circa la metà dell’importo in bolletta e che quindi giocano un ruolo essenziale per quanto riguarda la Grid Parity per le rinnovabili.

Il provvedimento dell’autorità divide i sistemi in varie macroaree che dovrebbero servire gestire al meglio, speriamo, le varie tipologie d’impianti. La prima è quella dei Sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) all’interno dei quali sono presenti i SEU, a loro volta suddivisi anche in SEESEU (Sistemi equivalenti SEU):

  • SEESEU-A sono i sistemi esistenti, normati dal Dl 115/08 (che istituisce i Seu) nei quali un unico soggetto è sia produttore d’energia e utilizzatore;
  • SEESEU-B sono i sistemi esistenti che rispettano i requisiti dei Seu e dei Seeseu-C che nel 2016 saranno riclassificati, per quanto riguarda le tariffe, come Seeseu-B.
  • SEESEU-C sono i sistemi esistenti e già attivi alla data del 1 gennaio 2014.

Fin qui le definizioni, che però sono fondamentali, mentre per quanto riguarda la qualifica do SEESEU-C questa sarà ammessa solo entro il 12 dicembre 2015, al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati prima del 115/08, se le tariffe per l’utilizzo della rete e gli oneri di sistema fossero applicati solo ai prelievi e non ai consumi. I SEESEU-C, oltretutto, potranno diventare SEESEU-B se saranno adeguati in base alle caratteristiche dei sistemi nei quali interagiscono solo un produttore e un utente finale e se alimentati da fonti rinnovabili o cogenerative ad alta efficienza.

Dal quadro che emerge quindi, a meno di cose che si “nascondano” nei dettagli, nella delibera si afferma che i SEU non pagheranno gli oneri di sistema sull’elettricità al loro interno, cosa che invece succederà ai restanti SSPC, se non per l’energia elettrica prelevata dalla rete. Fatto che è oltremodo corretto. Ossia: se uso la rete pago. Da ciò, quindi, deriva anche la meticolosità che abbiamo illustrato con la quale l’Autorità ha voluto delineare nel tracciare il confine della normativa.

Importante infine la possibilità, fondamentale per salvaguardare l’investimento, di poter istituire un secondo punto d’accesso alla rete, definito d’emergenza, con il quale sarà possibile cedere alla rete l’elettricità prodotta e non utilizzata, in casi come la morosità dell’utente finale.

Dalla prima lettura dei dispositivi nasce però un dubbio. Cosa succederà quando i SEU si evolveranno incorporando al loro interno dei sistemi d’accumulo? L’Autorità non lo dice ed è probabile che tra qualche anno, quando questi sistemi saranno maggiormente maturi, si apra un altro fronte.

>> Delibera 12 dicembre 2013 578/2013/R/eel
>>Delibera 12 dicembre 2013 578/2013/R/eel – Allegato A

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