Quando si parla di sperimentazione animale e di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, la legge a cui si fa riferimento è il decreto legislativo n.26 del 4 marzo 2014, quello che attua la direttiva 2010/63/UE e che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2013 (in calce all’articolo trovate il testo integrale di tale decreto). Riassumendo molto, questo decreto attua delle disposizioni che vogliono sostituire o ridurre l’uso degli animali delle diverse procedure, migliorando anche i metodi di allevamento e alloggio.
In realtà il decreto spazia in diversi campi: si parla anche di anestesia, analgesia, metodi di soppressione, quali animali possano essere autorizzati, chi concede tali autorizzazioni e chi controlla e via dicendo. Andiamo dunque a vedere i punti salienti di questo decreto.
Il decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici è chiaro quando si tratta di definire quali specie animali possano essere utilizzate in tale ambito.
Fermo restando che la speranza di tutti è che si arrivi a un momento in cui nessun animale sia più necessario in tal senso, ecco che il decreto vieta espressamente di allevare cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione. Inoltre è anche vietato l’uso di animali randagi, di animali provenienti da canili o rifugi e l’uso di animali selvatici di speciedomestiche.
In via del tutto eccezionale il Ministero della Salute può autorizzare l’uso di cani e gatti, ma solo quando è scientificamente provato che non è possibile raggiungere lo scopo della procedura usando altre specie.
Ovviamente è altrettanto vietato l’uso di specie in via d’estinzione, anche se il Ministero si riserva sempre di poter dare l’autorizzazioni in casi speciali.
Altresì vietato l’uso di animali prelevati allo stato selvatico (con la solita deroga del Ministero in casi particolari). Anche in caso di autorizzazione eccezionale, la cattura dovrà comunque essere eseguita da personale competente, usando metodi che non causini inutile dolore, sofferenza, stress e danni prolungato agli animali.
Animali catturati in cui si riscontrano ferite o con problemi di salute dopo la cattura devono essere esaminati da un medico veterinario.
Per quanto riguarda l’allevamento di animali geneticamente modificati, l’autorizzazione è data solamente dopo aver valutato il rapporto fra danno e beneficio, se sia davvero necessaria quella manipolazione genetica, sull’impatto che potrebbe avere sul benessere animale e sui potenziali rischi per la salute umana, animale e ambientale.
Tornando a parlare in senso più ampio di metodi alternativi, in generale è consentito l’uso degli animali a scopo scientifico o educativo solamente quando, per poter ottenere il risultato cercato, non sia possibile adottare nessun altro metodo o una tecnica di sperimentazione scientificamente valida e applicabile che non necessiti dell’uso di animali vivi.
La legge elenca poi anche le finalità vietate, cioè i casi in cui non possono essere autorizzate procedure che usino animali:
Ci sono poi anche alcune procedure vietate:
Quando poi è inevitabile l’uso degli animali, bisogna optare per le procedure che:
La legge parla anche dei metodi di soppressione utilizzati che devono causare all’animale il minimo dolore, sofferenza e stress possibile. Tale pratica deve essere effettuata da personale competente. Pur essendoci deroghe concesse solo dal Ministero della Salute, qualora l’animale palesi condizioni di sofferenza insostenibili, si deve procedere subito alla soppressione con metodi umanitari, ma sotto responsabilità.
La legge vieta anche le procedure che non prevedano l’uso di anestesia o analgesia nei casi in cui tali procedure possano causare dolore intenso o gravi lesioni agli animali. Si può procedere senza anestesia generale o locale solamente quando l’anestesia risulti per l’animale ancora più traumatica della medesima procedura.
Non è però permesso usare mezzi o agenti di blocco neuromuscolare che limitino l’espressione del dolore senza adeguati livelli di anestesia e analgesia.
Per quanto riguarda il riutilizzo degli animali usati nelle procedure, un animale già usato per una o più procedure può essere riutilizzato in altre solo se:
Anche qui il Ministero si concede la possibilità di deroghe.
Gli animali usati o destinati a essere usati nelle procedure, sempre previo parere favorevole del veterinario, possono essere reintrodotti in un habitat consono o in un allevamento adatto alla specie, ma solo dopo programma di reinserimento e socializzazione degli animali.
Per cercare, poi, di ridurre il numero degli animali usati nelle procedure, il Ministero promuove la possibilità di condivisione di ortani e tessuti di animali soppressi a fini sperimentarli fra i ricercatori interessati.
Infine, sempre per quanto riguarda la protezione animali utilizzati fini scientifici, la legge è chiara: il rilascio, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni per gli stabilimenti dove sono custoditi o usati gli animali, questo computo spetta al Comune. L’AST locale, invece, ha funzione di vigilanza e ispezione degli stabilimenti.
Allevatori, fornitori o utilizzatori devono poi creare un organismo che tuteli il benessere animale e tenere un registro non modificabile per ogni stabilimento, approvato dall’autorità competente. Tale registro serve per tenere traccia degli animali e deve essere aggiornato settimanalmente.
Fonti: