Plastiche biodegradabili e compostabili, differenze e consigli
Cosa è la plastica biodegradabile? E quella compostabile? Sono tutte uguali? Quale standard bisogna seguire? Ecco le risposte.
Più volte ci siamo occupati delle plastiche biodegradabili e compostabili, come anche dell’accesissimo dibattito scaturito dal recente decreto sugli shopperini che impone l’utilizzo di plastica conforme allo standard EN13432 per le buste della spesa.
Un dibattito che si è persino svolto a colpi di denunce all’Antitrust da parte di AssoEcoPlast, associazione di categoria dei produttori di plastiche non conformi allo standard EN13432.
Tuttavia, è bene chiarirlo, ormai la legge è fatta e non c’è più spazio per le polemiche: i sacchetti della spesa possono essere solo quelli biodegradabili e compostabili. Anche se non ci saranno sanzioni per chi non si adegua fino a fine 2013.
Finito il tempo delle polemiche, ora è arrivato il momento dell’informazione e della chiarezza. Per questo motivo ho chiesto ad uno degli attori del mercato delle plastiche compostabili, in realtà al più grande, di aiutarmi a far chiarezza sull’argomento. Ha risposto alle mie domande Francesco Degli Innocenti, che cura il settore Ecologia dei prodotti in Novamont. Azienda che produce una buona parte della plastica con cui sono fatti i nuovi sacchetti, quelli a norma.
Una discussione, quella con Degli Innocenti, che ha toccato tutto il settore degli imballaggi e non solo gli shopperini. E che partiva da un recente congresso a Milano, il BioPolPak, sugli imballaggi biodegradabili. Ecco il video della nostra discussione, seguito da una sintesi testuale delle domande e delle risposte.
Su quale “equivoco tecnico” è nata la polemica bioplastiche e, soprattutto, come sarebbero andate le cose con un quadro normativo italiano più chiaro?
A mio parere il quadro normativo è stato sempre chiaro. Forse poco conosciuto, ma chiaro. Per questo, quando sono stato invitato al Congresso BioPolPack 2012 ho pensato di tornare sul tema dell’impianto normativo europeo e sugli standard, perché avverto una grande necessità di informazione.
Le faccio un esempio a mio parere eclatante. Alcuni sacchi di plastica presenti sul mercato in Italia hanno stampato in modo evidente il termine “biodegradabile”. Tuttavia, se il consumatore è attento, trova spesso, più in basso ed in piccolo, un avvertimento che dice che il sacco non deve essere smaltito con i rifiuti umidi, ossia con il rifiuto organico, ma deve essere riciclato con la plastica.
Questo è chiaramente un messaggio contradditorio che merita una riflessione. Infatti, se il sacco deve essere raccolto con la plastica, ossia deve essere recuperato mediante “riciclaggio meccanico” per dare origine ad altra plastica, allora dovrebbe avere in grande la dicitura “Riciclabile” e non “Biodegradabile”. Se invece viene identificato come “Biodegradabile” allora sotto dovrebbe casomai riportare, per maggior chiarezza, “da recuperare mediante riciclaggio organico”. Inoltre dovrebbe essere conforme allo standard UNI EN 13432.
La direttiva europea che l’Italia ha recepito per certi versi è abbastanza elastica, sia nel ruolo degli Stati membri e della UE sia negli stessi standard da seguire. Parliamo sempre del famoso EN 13432, ma ce ne sono anche altri?
I sacchi per la spesa sono degli imballaggi e, come tali, cadono sotto la giurisdizione di questa importante Direttiva europea che, ormai dal lontano 1994, ha chiarito come trattare i rifiuti di imballaggio in Europa. E’ la direttiva 62 del ’94. Ovviamente vige anche in Italia dove è stata implementata prima con la legge “Ronchi” ed oggi con il decreto 152 del 2006.
Ogni imballaggio deve poter essere recuperabile almeno in un modo. Questo chiede, tra altre cose, la direttiva. Ossia: mediante riciclaggio, oppure mediante incenerimento con recupero di energia, oppure mediante riciclaggio organico. Esistono degli standard europei armonizzati (adottati in Italia dall’UNI, ente di standardizzazione nazionale) che definiscono i requisiti che devono avere gli imballaggi per poter essere recuperati nelle varie forme.
Ad esempio lo standard UNI EN 13431 (“Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo”) definisce le caratteristiche termodinamiche che permettono l’incenerimento del rifiuto di imballaggio con recupero energetico. In modo analogo lo standard UNI EN 13432 definisce le caratteristiche di biodegradazione che permettono il compostaggio e la digestione anaerobica.
Quali sono i requisiti di biodegradabilità, disintegrabilità e assenza di sostanze ecotossiche nelle bioplastiche previsti dallo standard EN13432?
Gli imballaggi biodegradabili e compostabili devono mostrare una biodegradazione pari al 90% in meno di sei mesi. È un alto livello di biodegradazione e dimostra che la sostanza in esame è veramente biodegradabile.
Per essere sicuri che non si formino sostanze tossiche durante questo processo, il compost finale, dove è stato fatto degradare anche l’imballaggio in studio, viene sottoposto ad un test eco-tossicologico in cui si misura gli eventuali effetti sulla crescita delle piante.
Infine deve essere dimostrata anche la disintegrazione, che è la manifestazione visiva della biodegradazione; significa la riduzione della plastica in frammenti alla fine di un ciclo di compostaggio ed è un processo necessario per ottenere un compost privo di contaminanti visivi in un tempo utile all’utilizzo del compost per scopi commerciali.
Di cosa è fatta una bioplastica EN 13432? È di origine vegetale, ha percentuali anche piccole di polimeri fossili (cioè derivanti dagli idrocarburi come le plastiche tradizionali)?
In realtà lo standard non specifica come deve essere fatto il materiale. Specifica la performance finale del materiale. In questo caso è una performance ambientale. Per fare un esempio è come chiedere di avere in una casa degli infissi a bassa dispersione termica. Non importa se sono fatti di alluminio, o di legno o di PVC. L’importante è che dimostrino di non condurre il calore entro certi limiti, ossia di rispettare un certo standard. Lo stesso vale per lo standard EN 13432 che si applica a qualunque tipo di materiale, anche alla carta e ai materiali lignocellulosici.
Per quanto riguarda la natura dei materiali biodegradabili, occorre aprire una parentesi. L’origine (rinnovabile o da fonte petrolifera) non incide necessariamente sulla biodegradabilità. Anzi, uno dei primi polimeri biodegradabili entrato in commercio (fin dagli anni ’70) è stato il policaprolattone, biodegradabile molto velocemente, ma fossile al 100%.
D’altra parte, esistono polimeri fatti da sostanze naturali che sono non-biodegradabili al 100%…non vorrei confondere i suoi lettori, ma la realtà è sempre più complicata di come uno se la rappresenta. La Novamont usa monomeri sia di origine naturale che di origine fossile. Infatti alcune sostanze necessarie per produrre il polimero e per ottenere delle proprietà meccaniche adeguate non sono ancora disponibili da fonte naturale.
Per questo motivo, ormai da qualche anno, la Novamont è molto impegnata nella realizzazione della cosiddetta bioraffineria. Lo scopo di questo progetto è quello di arrivare a sintetizzare tutti i componenti necessari da fonte naturale. L’obiettivo è di passare dal 30-60% al 70-90% per arrivare al 100%. Ripeto però: la biodegradabilità totale è garantita.
Abbiamo capito che la vera plastica biodegradabile è quella che è anche compostabile…
Questo è vero nel settore degli imballaggi. Quindi dei sacchi per la spesa. Nell’ambito della Direttiva Imballaggi il significato di “biodegradabile” è univoco. La discarica controllata o, addirittura, abusiva, non fa parte dell’impianto europeo che regola gli imballaggi. La politica europea sugli imballaggi si fonda sulla promozione del recupero dei rifiuti di imballaggio con una gerarchia che mette in primo piano la prevenzione, quindi il riuso, poi il riciclaggio (meccanico oppure organico) infine il recupero energetico. La discarica non è una opzione. La discarica abusiva meno che mai. In entrambi i casi non si recupera, ma si abbandona….
Però secondo alcuni l’imballaggio “biodegradabile” è differente da quello “compostabile”. Il secondo è regolato dallo standard EN 13432, mentre per il primo c’è un vuoto normativo, da colmare
Chi intende definire la biodegradabilità come caratteristica utile quando l’imballaggio non viene recuperato ma abbandonato in modo incivile direttamente nell’ambiente naturale o antropico sta facendo una operazione spericolata, almeno per tre motivi:
a)L’operazione va in rotta di collisione con la politica europea che si è consolidata negli ultimi decenni creando contraddizioni e interferenze con politiche e metodologie consolidate. Il prodotto biodegradabile, nella logica europea, è destinato a migliorare la qualità della raccolta differenziata del rifiuto umido. Alternative “fai-da-te” non sono previste e possono causare gravi danni. Se un prodotto “biodegradabile” di tipo alternativo (primo cioè delle performance richieste) viene indirizzato al riciclaggio organico provocherà un danno economico, ambientale e sociale al riciclaggio organico. Ed il riciclaggio è l’asse portante della politica europea.
b) Pubblicizzare un prodotto come “biodegradabile” nell’ambiente in caso di rilascio incontrollato, rischia concretamente di far aumentare il fenomeno della discarica abusiva, inducendo comportamenti asociali, che verrebbero giustificati dal supposto minore impatto ambientale del gesto. Questo ovviamente porta un carico sull’ambiente insostenibile.
c) La promozione del concetto di biodegradabilità separato dal riciclaggio organico si concretizza, per quanto ho potuto vedere e sentire, nella promozione di una categoria di materiali basati su polimeri fossili tradizionali (polietilene, principalmente) addizionati con sostanze che promuovono la degradazione. In altri termini, l’attenzione si concentra su una classe di materiali che, a detta dei produttori e dei sostenitori, potrebbero risolvere molti problemi ambientali se solo fossero svincolati dalle rigide norme europee.
È ossia in atto una azione di promozione “ad productum” (…invece che “ad personam”, se mi permette un gioco di parole…) sovvertendo l’approccio con cui è stata costruita la EN 13432 e con cui vengono fatte tutte le norme ambientali. Le norme ambientali partono dalla caratterizzazione del problema ambientale che si vuole risolvere, dalla definizione delle “performance ambientali” attese, dalla individuazione delle metodologie di prova e dei criteri di qualificazione.
C’è però una bella differenza tra il compostaggio domestico e quello industriale, quello dei grandi centri comunali o provinciali a valle della raccolta differenziata…
Il compostaggio domestico è un processo differente dal compostaggio industriale. C’è chi addirittura non lo considera un vero e proprio compostaggio perché non si raggiungono le alte temperature necessarie per effettuare la “pastorizzazione” ossia l’igienizzazione della materia e la distruzione dei batteri patogeni e fitopatogeni.
E’ chiaramente una opzione comoda per chi ha un giardino. Forse però è una tecnologia più adatta per trattare l’erba, le potature ecc. che non i residui di cucina, che peraltro attirano animali. Forse per i rifiuti di cucina il compostaggio industriale è la soluzione preferibile. Lo standard EN 13432 in modo esplicito non copre il compostaggio domestico.
Perché? Per le condizioni estremamente variabili (ognuno se lo gestisce come crede, è una attività quasi hobbistica), per le basse temperature, per l’alimentazione discontinua. In pratica standard EN 13432 non fornisce garanzie sufficienti ad assicurare una degradazione veloce e soddisfacente per il cittadino in queste condizioni incerte.
Questo non vuol dire che il sacco EN 13432 non si degrada in compostaggio domestico. Semplicemente non vi è lo stesso grado di confidenza che c’è in un impianto di compostaggio gestito da professionisti. I tempi possono essere molto più lunghi.
Ribadiamo, allora, alcune buone pratiche per il normale consumatore. Da quali loghi ci devono essere sui sacchetti a cosa si deve fare, arrivati a casa, con il sacchetto compostabile…
Credo che il riferimento alla EN 13432 sia il cuore del problema. Perché collega il prodotto all’impianto normativo in modo chiaro e trasparente. Poi esistono i loghi dei certificatori, ossia di enti che controllano che il riferimento alla EN 13432 sia veritiero e costante. In Italia il CIC è ben conosciuto (il logo del consorzio dei compostatori). Esistono però anche certificatori esteri come Vinçotte e DINCertco anche loro attivi nel settore. Infine, se da qualche parte c’è scritto “Biodegradabile, ma non usare nel rifiuto umido”…beh come già detto la cosa si commenta da sola.