Maltrattamento degli animali: Cassazione estende a caccia e circo
Storica sentenza della Cassazione che estende il reato di maltrattamento sugli animali anche alla caccia, ai circhi e alla sperimentazione.
Il reato di maltrattamento degli animali è applicabile anche ai circhi, alla caccia e alla sperimentazione. Estesa quindi l’area d’intervento dell’articolo 544 ter del Codice Penale. La storica sentenza della Cassazione capovolge l’assoluzione in primo grado del gestore di una struttura circense, accusato di costringere gli animali in gabbie e alloggiamenti gravemente lesivi della salute e del benessere degli esemplari.
Maltrattamento degli animali che verrà punito anche in caso di reati commessi in ambiti considerati di “attività speciale”. L’iniziale assoluzione del gestore del circo è stata sentenziata dal Tribunale di Pistoia in funzione di quanto stabilito nell’art. 19 ter disp. att. del C.P.: secondo questa norma risulterebbero esclusi dal reato di violenza sugli animali tutte le attività svolte negli ambiti di caccia, pesca, macellazione, sperimentazione, attività circense e giardini zoologici, manifestazioni storiche e culturali. Cambio di rotta invece imposto dalla Cassazione:
La Terza Sezione della Cassazione, quindi, ribalta la sentenza di assoluzione di primo grado, condividendo quanto sostenuto dalla Procura e quanto da sempre sostenuto dalla LAV sin dall’approvazione della legge del 2004, ovvero che tutti gli animali sono oggetto di tutela penale e non è assolutamente concepibile che un animale, solo perché oggetto di un’attività commerciale, sia per questo passibile di qualunque tipo di maltrattamento.
Questo il commento alla sentenza dell’avvocato Carla Campanaro, dell’Ufficio Legale della LAV, che sottolinea poi come tutti questi ambiti siano regolamentati con apposite normative e ogni loro trasgressione debba essere adeguatamente punita. Ridimensionato di fatto l’ambito di applicabilità dell’art. 19 ter. disp. att. C.P.:
Ogni attività ha la sua norma di riferimento, come la legge sulla caccia, sulla macellazione, sulla sperimentazione, e qualora questa legge sia violata è pienamente applicabile il maltrattamento.
Viene infine ricordato dalla Cassazione come i Servizi Veterinari pubblici siano gli enti preposti al controllo e che, in presenza di fatti costituenti maltrattamento nei confronti degli animali, scatti per loro l’obbligo di denuncia in base all’art. 331 del Codice Penale. Non una semplice facoltà d’agire, ma un imperativo stabilito in funzione del loro esercitare appunto un pubblico servizio.