L’etichettatura dell’olio extravergine di oliva, così come di ogni altro prodotto alimentare, deve essere strutturata in modo tale da garantire la tutela del consumatore in merito alla sicurezza e all’informazione. La completezza e la correttezza dei dati riportati in etichetta assicurano, al momento dell’acquisto, la scelta libera e consapevole.
Ecco perché tutte le informazioni, la loro disposizione sull’imballaggio e la dimensione stessa dei caratteri dell’etichetta alimentare è regolata da norme e regolamenti specifici.
Vediamo quali sono le indicazioni indispensabili di un’etichetta per l’extravergine, secondo le regole aggiornate, partendo anche dal volume massimo che ci si può aspettare di trovare in commercio per la vendita al cliente finale. Le informazioni per i ristoranti e le mense sono infatti diverse.
L’olio extravergine di oliva può essere venduto al consumatore finale in recipienti chiusi del volume massimo di 5 litri, che siano anche provvisti di chiusura specifica, che perde in modo evidente la sua integrità dopo il primo utilizzo. Il tappo di cui devono essere provvisti i contenuti deve essere del tipo antirabbocco.
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Tutti i contenitori in cui viene venduto l’olio extravergine d’oliva devono essere muniti di etichetta.
Secondo le norme riportate nel Regolamento UE n. 1169/2011 n. 29/2012, e nel Decreto legge n. 109/92, tutte le etichette devono riportare:
Tutte queste indicazioni devono essere leggibili, pertanto ci sono specifici requisiti da seguire.
Le etichette devono riportare in modo leggibile le informazioni su dove sono state raccolte le olive e lo Stato dove si trova il frantoio. Nel caso di provenienza mista, sono in vigore le seguenti diciture:
[ghshortpost url=”https://www.greenstyle.it/olio-extravergine-di-oliva-definizione-e-proprieta-197244.html” title=”Olio extravergine di oliva: definizione e proprietà” layout=”post_inside”]
Le indicazioni che sono in vigore a oggi stabiliscono che, nella stessa sezione, si debba riportare l’eventuale denominazione di origine protetta (DOP) o l’indicazione geografica protetta (IGP), come stabilito nel Regolamento UE n. 1151/2012.
Infine, la denominazione di vendita e l’indicazione dell’origine devono comparire nella stessa area e devono essere contigue, cioè non intervallate da altri elementi.
Questa informazione specifica quale sia la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche. Il termine indicato si riferisce all’olio conservato in modo adeguato, cioè lontano da luce e calore, come definito nell’articolo 4 bis del regolamento UE n. 29/2012 .