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Etichettatura olio extravergine di oliva: quali dati deve avere

L'etichettatura dell'olio extravergine d'oliva è molto importante e definisce la qualità del prodotto: ecco quali dati devono essere presenti.

Etichettatura olio extravergine di oliva: quali dati deve avere

Fonte immagine: Oil via pixabay

L’etichettatura dell’olio extravergine di oliva, così come di ogni altro prodotto alimentare, deve essere strutturata in modo tale da garantire la tutela del consumatore in merito alla sicurezza e all’informazione. La completezza e la correttezza dei dati riportati in etichetta assicurano, al momento dell’acquisto, la scelta libera e consapevole.

Ecco perché tutte le informazioni, la loro disposizione sull’imballaggio e la dimensione stessa dei caratteri dell’etichetta alimentare è regolata da norme e regolamenti specifici.

Vediamo quali sono le indicazioni indispensabili di un’etichetta per l’extravergine, secondo le regole aggiornate, partendo anche dal volume massimo che ci si può aspettare di trovare in commercio per la vendita al cliente finale. Le informazioni per i ristoranti e le mense sono infatti diverse.

Confezionamento

L’olio extravergine di oliva può essere venduto al consumatore finale in recipienti chiusi del volume massimo di 5 litri, che siano anche provvisti di chiusura specifica, che perde in modo evidente la sua integrità dopo il primo utilizzo. Il tappo di cui devono essere provvisti i contenuti deve essere del tipo antirabbocco.

Tutti i contenitori in cui viene venduto l’olio extravergine d’oliva devono essere muniti di etichetta.

Informazioni obbligatorie in etichetta

Olive-oil

Secondo le norme riportate nel Regolamento UE n. 1169/2011 n. 29/2012, e nel Decreto legge n. 109/92, tutte le etichette devono riportare:

  • denominazione di vendita;
  • designazione dell’origine, per l’olio extravergine e quello vergine;
  • informazione sulla categoria;
  • quantità netta contenuta;
  • termine minimo di conservazione;
  • condizioni di conservazione;
  • nome o, in alternativa, la ragione sociale comprensiva di indirizzo;
  • lotto, in nero ben leggibile preceduto dalla lettera “L”;
  • dichiarazione nutrizionale, obbligatoria almeno che non si tratti di olio venduto direttamente dal produttore, senza intermediari, o da micro-produttori;
  • annata per l’olio extravergine e quello vergine;

Tutte queste indicazioni devono essere leggibili, pertanto ci sono specifici requisiti da seguire.

Origine dell’olio extravergine di oliva

Olives

Le etichette devono riportare in modo leggibile le informazioni su dove sono state raccolte le olive e lo Stato dove si trova il frantoio. Nel caso di provenienza mista, sono in vigore le seguenti diciture:

  • miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea;
  • miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea;
  • miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione.

Le indicazioni che sono in vigore a oggi stabiliscono che, nella stessa sezione, si debba riportare l’eventuale denominazione di origine protetta (DOP) o l’indicazione geografica protetta (IGP), come stabilito nel Regolamento UE n. 1151/2012.

Infine, la denominazione di vendita e l’indicazione dell’origine devono comparire nella stessa area e devono essere contigue, cioè non intervallate da altri elementi.

Termine minimo di conservazione

Questa informazione specifica quale sia la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche. Il termine indicato si riferisce all’olio conservato in modo adeguato, cioè lontano da luce e calore, come definito nell’articolo 4 bis del regolamento UE n. 29/2012 .

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