
C'è una tassa da pagare anche se la casa rimane vuota - greenstyle.it
La legge è molto chiara: non basta non abitare in una casa per essere esentati dal pagamento di questa tassa.
La Tari è la tassa comunale sui rifiuti che serve a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. È tenuto a versarla chi possiede o detiene localo o aree scoperto in grado di produrre rifiuti, a prescindere che poi vengano effettivamente prodotti. Ma cosa succede quando l’abitazione è vuota e non sono state nemmeno attivate le utenze?
In casi come questi cade l’obbligo di pagare la Tari oppure bisogna continuare a versare il tributo? Una sentenza della Cassazione qualche anno fa è tornata a occuparsi di questo tema, ribadendo quello che ormai è un orientamento consolidato in materia di tributi locali. Ecco cosa hanno affermato i giudici della Suprema Corte.
Tari, va pagata anche quando nessuno abita nella casa?
La Corte di Cassazione (sentenza numero 1130 del 2021) ha confermato che non basta disattivare la utenze per ottenere l’esonero dalla Tari. I giudici della Sezione Tributaria hanno ribadito che la Tari non si fonda sull’effettiva produzione di rifiuti, ma sulla potenziale capacità di produrli dell’immobile. Non conta dunque che il locale venga utilizzato o meno.

Così come è irrilevante che siano state disattivate le utenze di luce, gas e acqua. Ciò sarebbe possibile solo in caso di oggettiva inutilizzabilità dell’immobile, che tuttavia va concretamente provata. Non basta insomma l’inattività soggettiva ovvero il fatto che il proprietario non abiti nell’immobile e non lo abbia concesso in uso a terzi. L’obbligo fiscale rimane valido e la Tari resta dovuta anche se la casa è disabitata.
Anche se non utilizzato, l’immobile rimane strutturalmente agibile e dunque suscettibile di produrre rifiuti. Per sottrarsi al pagamento della Tari il contribuente deve dimostrare che le condizioni oggettive dell’immobile ne impediscono ogni utilizzo. Per esempio l’inagibilità accertata, l’assenza di arredi o impianti o altri elementi che lo rendano di fatto inutilizzabile.
All’interno di questo elenco non rientrano il distacco delle utenze di luce e gas o la fine del contratto di locazione. In mancanza di un’inagibilità oggettiva, adeguatamente documentata, non si può fare a meno di pagare la Tari. Costituiscono eccezione gli immobili sottoposti a sequestro, salvo prova contraria, per i quali la Tari non è dovuta.
In sostanza la scelta soggettiva di non utilizzare un immobile non esonera in alcun modo dal pagamento della tassa rifiuti, che rimane dovuta in forza di un criterio oggettivo di idoneità. Le uniche eccezioni sono quelle situazioni particolari – debitamente documentate – nelle quali un immobile è oggettivamente impossibilitato a produrre rifiuti.