Greenstyle Ambiente Dlgs 152 del 2006: cosa prevede il testo unico ambientale

Dlgs 152 del 2006: cosa prevede il testo unico ambientale

Il Dlgs 152/2006 stabilisce le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC). Regola la difesa del suolo, la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque, la gestione dei rifiuti e la bonifica di siti contaminati, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni, oltre alla tutela risarcitoria contro danni ambientali.

Dlgs 152 del 2006: cosa prevede il testo unico ambientale

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Il Dlgs 152 del 2006, ovvero il testo unico ambientale, è la principale normativa italiana che regola gli aspetti ambientali. Le normative ambientali in generale puntano a preservare la bellezza paesaggistica e culturale, e a difendere la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini. Nel corso degli anni, a questi obiettivi, si è aggiunto quello di implementare la normativa vigente con procedure volte a valutare e gestire i progetti che riguardano l’ambiente. Cosicché, anche queste ultime (ci riferiamo alla VIA o alla VAS, ad esempio) sono finite per essere introdotte nella stessa. Tutto questo, ed altro, contiene il Dlgs 152 del 2006. Vediamo cosa prevede e quali sono i suoi punti salienti.

Dlgs 152 del 2006: cosa prevede

Cosa dice il decreto legislativo 152 del 2006? Ha come “obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”. Il suddetto decreto legislativo, che disciplina la tutela dell’ambiente e la gestione dei rifiuti, comprende:

  • le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)
  • la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche
  • la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati
  • la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera
  • la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente

E’ importante sottolineare come il testo del D.Lgs. n. 152/2006 abbia la sua origine in una “legge delega” del Parlamento, la L. n. 308 del 2004. Al momento della sua entrata in vigore era composto da sei parti e 318 articoli. Nel corso degli anni, ha subito delle modifiche – in particolar modo nelle parti II, IV e V – e l’aggiunta di ulteriori due. Si tratta della V bis, ovvero “Disposizioni per particolari installazioni”, e della VI bis, Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”. Queste sono state introdotte dalla L. 68 sugli ecoreati del 2015.

Dlgs 152 del 2006: cosa prevede il testo unico ambientale
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Dlgs 152 del 2006 testo unico ambientale aggiornato

Tra il 2006 e il 2024 sono stati diversi gli aggiornamenti effettuati in merito. Tra gli ultimi segnaliamo la Legge 09 ottobre 2023 n.137, che ha introdotto gli articoli 6, 6-bis e 6-ter inerenti alla disciplina ambientale in fatto di incendio boschivo, protezione della fauna selvatica e abbandono di rifiuti e che ha trasformato la sanzione amministrativa originariamente prevista in sanzione penale di natura pecuniaria da applicarsi in caso di abbandono di rifiuti compiuto dai cittadini. E la Legge 21 aprile 2023 n. 41, avente come oggetto, tra le altre, disposizioni urgenti per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Cosa prevede la parte III del D Lgs 152 06?

Relativamente alla parte terza, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, il decreto contiene 139 articoli strutturati in quattro diverse sezioni. Una di queste riguarda la tutela delle acque dall’inquinamento, un’altra gli strumenti che la consentono. Un’altra parte è dedicata alla gestione delle risorse idriche. La parte finale contiene le disposizioni finali e di transizione della norma.

Qual è la definizione di rifiuto secondo il D Lgs n 152 2006?

E’ l’art. 183, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 152/2006 a fornire la definizione giuridica di rifiuto. In base a questo, rifiuto è “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.

Cosa si intende per danno ambientale ai sensi del D Lgs 152 2006?

Sappiamo che in fatto di danno ambientale o di sua minaccia, sia l’ordinamento italiano che quello comunitario prevedono che sullo stato (o sugli stati membri) cada l’obbligo di riparazione. Ma cosa si intende, nello specifico, per danno ambientale? Secondo l’articolo 300 del Dlgs 152/2006 è ” il deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale (specie e habitat protetti, aree naturali protette, acque superficiali e sotterranee, terreno) o delle utilità assicurate da tali risorse”.

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