
L'importanza degli accertamenti tributari(www.greenstyle.it)
La recente sentenza della Cassazione rappresenta un cambiamento significativo nel panorama dei controlli fiscali in Italia.
Recentemente, la Cassazione ha emesso una sentenza significativa, la numero 8452 del 31 marzo 2025, che ha sollevato un acceso dibattito riguardo ai controlli fiscali e all’utilizzo delle prove acquisite in modo irregolare.
Questa decisione ha importanti implicazioni sul modo in cui l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono operare, ridefinendo, di fatto, il quadro normativo e giurisprudenziale del controllo fiscale in Italia.
Gli accertamenti tributari sono strumenti fondamentali per garantire il rispetto degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti. Queste attività, svolte principalmente dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, comprendono una serie di operazioni che vanno dagli accessi e ispezioni alle verifiche fiscali vere e proprie. La loro finalità è quella di prevenire e reprimere violazioni delle normative tributarie, garantendo così un sistema fiscale equo e giusto.
La Guardia di Finanza, agendo come organo di polizia economico-finanziaria, ha il compito di rilevare eventuali irregolarità e valutare la capacità contributiva dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine di ogni accertamento, viene redatto un Processo Verbale di Constatazione (PVC), che sintetizza le attività svolte e le eventuali violazioni riscontrate. Questo documento è cruciale, poiché rappresenta la base per eventuali atti impositivi da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La sentenza della Cassazione e il principio di inutilizzabilità delle prove
La sentenza della Cassazione ha chiarito un aspetto fondamentale: non ogni irregolarità nel modo in cui le prove vengono acquisite porta automaticamente alla loro inutilizzabilità. In assenza di una specifica disposizione normativa che ne preveda l’inutilizzabilità, la Corte ha confermato che, nel contesto tributario, l’utilizzo di prove acquisite in modo irregolare è possibile. Questo è in netto contrasto con quanto stabilito nel nuovo codice di procedura penale, dove l’articolo 191 prevede un principio di inutilizzabilità delle prove ottenute in modo illegittimo, ma solo nel contesto penale.
La Corte ha sottolineato la necessità di mantenere una netta distinzione tra il processo penale e quello tributario, un principio già evidenziato in precedenti sentenze. Questo approccio si fonda sulla considerazione che l’ordinamento tributario non prevede un principio di inutilizzabilità delle prove acquisite in modo illegittimo, a meno che non si tratti di situazioni che coinvolgano diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità del domicilio o della libertà personale.

L’affermazione della Cassazione ha sollevato interrogativi sulla protezione dei diritti dei contribuenti durante le operazioni di verifica fiscale. Mentre è vero che l’attività della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate deve svolgersi nel rispetto dei diritti dei contribuenti, il fatto che le prove acquisite in modo non conforme possano essere utilizzate negli accertamenti fiscali pone una questione delicata. La Corte ha specificato che le garanzie relative all’inviolabilità del diritto di difesa, sancite dall’articolo 24 della Costituzione, non si applicano in fase di accertamento, ma solo in eventuali contenziosi successivi.
Ciò significa che, sebbene i diritti fondamentali siano da tutelare, esiste una sorta di “zona grigia” in cui le irregolarità procedurali non comportano necessariamente l’inutilizzabilità delle prove. Questo può portare a situazioni in cui i contribuenti si trovano in difficoltà nel contestare accertamenti basati su prove che, sebbene ottenute in modo non conforme, possono essere ritenute valide.
L’orientamento giurisprudenziale consolidato
Il principio stabilito dalla Cassazione trova conferma in un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo il quale non qualsiasi irregolarità nella raccolta di prove comporta la loro inutilizzabilità. Questa posizione è stata ribadita in diverse occasioni, come evidenziato in sentenze precedenti, inclusa la n. 24923/2011 e la n. 31779/2019, dove si è specificato che l’assenza di una norma che preveda l’inutilizzabilità delle prove acquisite in modo irregolare consente la loro utilizzazione, a condizione che siano rispettate le norme fiscali vigenti.
In particolare, l’articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e gli articoli 52 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, delineano le modalità di raccolta delle informazioni e delle prove, stabilendo un quadro normativo che consente di operare anche in contesti di irregolarità, a patto che non si violino diritti fondamentali.