Cassazione: regole comportamentali per chi possiede un cane
La Cassazione ribalta una sentenza nei confronti di un uomo e del suo cane, responsabile di aver imbrattato con la sua urina il muro di uno stabile.
Fonte immagine: Puppy urinating on the road via Shutterstock
La Cassazione si è pronunciata sul caso di una presunta negligenza da parte del proprietario di un cane nei confronti di uno stabile di Firenze. La sentenza emessa, la n. 7082/2015, si rivolge in particolare ai possessori di un quadrupede e al loro impegno nei confronti dei beni altrui per:
ridurre il più possibile il rischio che questi possano lordare i beni di proprietà di terzi quali i muri di affaccio degli stabili o i mezzi di locomozione ivi parcheggiati.
Il fatto in questione riguarda il proprietario di uno stabile, situato nel centro di Firenze e definito di interesse storico architettonico, quindi le deiezioni del cane di un passante, colpevole di aver imbrattato le mura del palazzo. La struttura in questione – un antico palazzo gentilizio fiorentino, noto come il “palagio” Rosselli-Del Turco e protetto dalle Belle Arti – era stato inavvertitamente sporcato dall’urina dell’esemplare di un uomo quarantottenne. Denunciato e finito in tribunale, era stato giudicato colpevole in primo grado dal Giudice di Pace.
Ma il Tribunale di Firenze ha successivamente accolto l’appello del proprietario ricevendo l’assoluzione, confermata dalla Cassazione che ne ha sottolineato il tentativo di ripulitura dell’urina con dell’acqua versata sul muro. Un’abitudine quotidiana, quella di uscire a passeggio con una bottiglietta d’acqua in tasca, ha quindi salvato il proprietario dalla condanna definitiva. Infatti la Cassazione ha poi chiarito attraverso il verdetto:
il reato contestato all’imputato (articolo 639 comma 2 Codice penale) è un delitto, per la cui configurabilità è richiesta la sussistenza del dolo anche generico. Nella fattispecie in esame non è risultata provata la sussistenza del dolo […] È un dato di comune esperienza che il condurre un cane sulla pubblica via apre la concreta possibilità che l’animale possa imbrattare con l’urina o con le feci beni di proprietà pubblica o privata. È però anche un dato di comune esperienza che, per quanto l’animale possa essere stato ben educato, il momento in cui lo stesso decide di espletare i propri bisogni è talvolta difficilmente prevedibile trattandosi di un istinto non altrimenti orientabile e, comunque, non altrimenti sopprimibile mediante il compimento di azioni verso l’animale che si porrebbero al confine del maltrattamento nei confronti dello stesso. […] Ancora, è un dato di comune esperienza che i cani non esplicano i propri bisogni in luoghi chiusi di privata dimora, con la conseguenza che i possessori dei predetti animali che risiedono in agglomerati urbani si vedono necessitati a condurli sulla pubblica via: non sempre le Autorità locali sono in grado di predisporre luoghi appositi ove detti animali possano espletare i loro bisogni e comunque non può essere escluso che gli animali decidano (con tempi e modalità che non è possibile inibire) di espletare tali bisogni altrove o prima del raggiungimento dei luoghi a ciò deputati.
L’unica possibilità per ridurre il problema, come suggerisce la Cassazione stessa, è quella di agire prontamente ripulendo ove possibile. Attuando un controllo costante sul cane guidandolo a guinzaglio e intervenendo per limitare azioni che possano portare a conseguenze non gradite. Quindi portando con sé una bottiglietta d’acqua utile per ripulire.