Animali e Codice della Strada: tutti gli articoli dedicati ai pets
Ci sono diversi articoli del Codice della Strada che parlano degli animali, sia per quanto riguarda il trasporto che per quanto riguarda cosa fare con gli animali vaganti o in caso di incidenti che coinvolgano degli animali. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio quali sono questi articoli e cosa dicono
Gli animali sono ampiamente citati nel Codice della Strada. Se ne parla sia per quanto riguarda le modalità di trasporto, sia per quanto concerne l’eventuale incontro o incidenti con gli animali. Le leggi sono presenti da tempo, quindi quando vi fanno una multa perché stavate trasportando il vostro cane in braccio, inutile protestare: il CdS è molto chiaro in merito.
Animali e Codice della Strada: articolo 15
Animali e Codice della Strada: testo dell’articolo 15
Testo dell’art. 15 del CdS (indichiamo solamente la parte di testo di interesse):
Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali
Cosa vuol dire?
Che se si ha un allevamento, non ci si può alzare un bel mattino e decidere di portare a spasso la propria mandria, come se niente fosse. In alcuni casi si può fare, ma bisogna valutare cosa dicono le norme locali.
Animali e Codice della Strada: articolo 141
Animali e Codice della Strada: testo dell’articolo 141
Testo dell’art. 141 del CdS, comma 4:
Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento
Cosa vuol dire?
Significa che se state percorrendo una strada e cani che camminano sul marciapiede o eventuale bestiame presente diano segni di spaventarsi, bisogna moderare la velocità. Questo però non autorizza certo i proprietari di cani a lasciare i cani col guinzaglio lungo due metri liberi di camminare in mezzo alla strada.
Animali e Codice della Strada: articolo 169
Animali e Codice della Strada: testo dell’articolo 169
Testo del comma 6, art. 169 del Codice della Strada:
Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E’ consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
Cosa vuol dire?
Questo vuol dire che se trasportate il vostro cane in auto, potete farlo, ma solo se trasportati nelle apposite gabbie o nel bagagliaio separato dal resto dell’auto dalle apposite reti o strutture. In caso di reti o strutture permanenti, queste devono essere certificate e autorizzate dalla Motorizzazione (non valgono dunque sistemi fai da te).
Tutto ciò significa anche che:
- se durante un controllo vi fermano e trovano il cane/gatto in braccio o libero per l’abitacolo, scatta la multa
- il moschettone da attaccare alla cintura di sicurezza per i cani tecnicamente non è citato nella legge, dunque non è valido. Eventualmente, dunque, potreste essere multati anche in questo caso
Animali e Codice della Strada: articolo 170
Animali e Codice della Strada: testo dell’articolo 170
Testo dell’art. 170 del CdS:
Sui veicoli di cui al comma 1 [NdTesto: motocicli e ciclomotori a due ruote] è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore
Cosa vuol dire?
Che potete portare cane o gatto sul vostro motorino, ma solo se custoditi nelle loro gabbiette e che queste non sporgano dal veicolo. Inoltre vuol dire che non potete trasportare dal veterinario il vostro Boxer di 40 kg facendolo sedere davanti a voi sulla pedana. E in bicicletta? Ne avevamo parlato qui.
Animali e Codice della Strada: articolo 184
Animali e Codice della Strada: testo dell’articolo 184
Testo dell’art. 184 del CdS, riferito alla circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi:
1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
3. Nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.
4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non piu’ di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall’art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilita’ delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.
5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la meta’ della carreggiata. Sono, altresi’, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarita’ della circolazione.
7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore
Cosa vuol dire?
Ovviamente questa norma è specifica per gli animali d’allevamento, difficilmente si applicano agli animali da compagnia. Però possiamo trarne un utile suggerimento. Se si porta in passeggiata il cane di sera o di notte, quando è buio, specie se la strada prescelta non è molto ben illuminata, vestite di scuro e il cane è nero, conviene dotarsi di appositi dispositivi illuminanti in modo da essere avvistati per tempo dagli automobilisti.
Fonti: