Abusi edilizi sul mare, niente sconti: Tar autorizza demolizioni
Abusi edilizi sul mare, niente sconti dal Tar: la giustizia amministrativa dà il via libera alle demolizioni per gli edifici non in regola.
Fonte immagine: Gettyimages
Il Tar ha dato il suo via libera alle demolizioni per gli abusi edilizi sul mare. A nulla è valsa la richiesta di un cittadino, la cui villetta abusiva è stata costruita troppo vicina alla costa. Stabile che ha peraltro subito lavori di ampliamento irregolari. Il privato si è rivolto ai giudici, che hanno successivamente sottoposto la questione al Tribunale amministrativo regionale.
Dal Tar è arriva un’ulteriore conferma riguardo l’insanabilità degli abusi edilizi sul mare. In particolare viene rimarcata l’assoluta impossibilità di sanare immobili che sono stati costruiti a meno di 300 metri dal confine della costa.
Un caso destinato a fare scuola a Torre a Mare, località dove sorge l’abuso edilizio in merito al quale si è espresso il Tar. Anche altre villette abusive si trovano nelle medesime condizioni, e come per la suddetta varrà il via libera alle ruspe fornito dalla giustizia amministrativa.
Abusi edilizi sul mare non condonabili, i motivi della sentenza
Il ricorrente aveva avviato i lavori di ampliamento nel corso degli anni ’80, mentre nel 2004 aveva presentato richiesta per usufruire del condono edilizio approvato dal Governo Berlusconi. Secondo il proprietario della villetta i lavori erano stati compiuti prima che venisse approvato il vincolo paesaggistico.
Nella sentenza del Tar viene al contrario ribadito che i lavori sono stati condotti dopo l’entrata in vigore della legge regionale (datata 1980) che proibisce la realizzazione di costruzioni edilizie troppo vicine alla costa (entro una fascia di 300 metri dal mare). Violato, secondo i giudici, anche il Putt (Piano urbanistico territoriale tematico).
In virtù della decisione del Tar il Comune sarà ora libero di predisporre gli atti necessari a procedere con la demolizione delle opere giudicate irregolari.
Fonte: La Repubblica