Superbonus 110% e cessione del credito: come funziona
Superbonus 110% e cessione del credito a terzi, ulteriori chiarimenti rivolti ai cittadini da parte dell'Agenzia delle Entrate.
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Il tema del Superbonus 110% si è rivelato in più occasioni materia soggetta a confusione da parte degli utenti. A supporto dei cittadini l’Agenzia delle Entrate e il Governo hanno fornito in più occasioni dei chiarimenti. Uno di questi è quello inerente alla cessione del credito.
Il Superbonus 110% può essere sfruttato direttamente da chi è proprietario dell’immobile, così come da un condominio in caso di più appartamenti distinti all’interno del medesimo stabile. Altra possibilità è quella di cedere ad altri il credito di cui si è destinatari.
Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate in occasione della Circolare 24/2020, la cessione del credito relativo al Superbonus 110% è possibile verso i seguenti soggetti:
- Fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- Altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- Istituti di credito e intermediari finanziari.
Superbonus 110%, alcuni chiarimenti per i condomini
Molte delle domande rivolte dai cittadini all’Agenzia delle Entrate hanno riguardato l’applicazione del Superbonus 110% nell’ambito di più immobili costituiti in condomini. Uno dei temi trattati è quello dell’ammissibilità del condominio all’Ecobonus 110% in caso di irregolarità all’interno di uno o più appartamenti. In questo caso la risposta è stata positiva, sebbene l’applicabilità sia limitata alle sole parti comuni.
In un ulteriore chiarimento è stato indicato un importante passo che riguarda le assemblee condominiali relative all’incentivo. La nuova norma incide sui criteri di approvazione delle delibere assembleari:
Le deliberazioni aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Fonte: Agenzia delle Entrate