Incentivi rinnovabili elettriche, online le FAQ del GSE
Chiarimenti dal GSE sul DM 6/07/2012 sugli incentivi alle rinnovabili elettriche. Una serie di FAQ sul sito per sciogliere i dubbi più comuni.
Per facilitare l’interpretazione del Decreto Rinnovabili elettriche, cioè il DM 6/07/2012 che legifera sull’erogazione degli incentivi statali a idroelettrico, biomasse, eolico e geotermoelettrico, il GSE ha pubblicato oggi sul proprio sito una serie di FAQ specifiche.
Domande e risposte preconfezionate su tutti i dubbi più frequenti, dalla procedura burocratica per le aste a quali tipi di olii vegetali possono essere bruciati per produrre energia elettrica rinnovabile. La prima domanda è già molto interessante:
Nel caso di impianti iscritti ai Registri o aggiudicatari delle Procedure d’asta, cosa succede se i tempi massimi per entrare in esercizio vengono disattesi a causa di mancanza di infrastrutture/connessione o ritardi imputabili al Gestore di rete e non all’operatore?
Un caso né unico né raro, in Italia. La risposta non è affatto rassicurante:
La sospensione dei termini è prevista esclusivamente nel caso di eventi calamitosi attestati dall’autorità competente con esplicito differimento dei termini e con una dimostrazione puntuale del nesso di causalità tra l’evento e il ritardo. Limitatamente agli impianti iscritti ai Registri ai sensi dell’art. 9 del DM e soggetti all’autorizzazione integrata ambientale, la sospensione dei termini è prevista anche nel caso di ritardi nel rilascio di tale autorizzazione. Non è prevista alcuna sospensione in caso di ritardi imputabili a soggetti terzi (ivi inclusi gestori di rete).
Se Enel ritarda ad allacciarti l’impianto, quindi, niente incentivi. Per ottenere una proroga deve cascare il mondo: eventi calamitosi, con tanto di dimostrazione a carico dell’imprenditore del nesso di causalità tra la catastrofe e il ritardo di entrata in esercizio dell’impianto.
Ci sono poi molte altre questioni tecniche che vengono chiarite dalle FAQ del GSE, ma tutte più o meno nello stesso modo: quando ci sono dubbi sulla misurazione del calore o dell’energia elettrica prodotta si applica sempre il criterio al ribasso. Se un impianto di potenza inferiore a 1 MW, ad esempio, consuma parte dell’energia che produce per la sua stessa alimentazione, l’energia incentivata è solo quella effettivamente ceduta alla rete.